. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce Indicazioni operative sull'attività di recupero dei “benefici normativi e contributivi”
Con l'allegata Circolare del 17 ottobre 2017, Prot. 255/2017/RIS, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce Indicazioni operative, condivise con l’INPS e con l’INAIL, sull'attività di recupero dei “benefici normativi e contributivi”.
La materia era stata già oggetto della allegata Circolare n. 3 del 18 luglio 2017, che aveva chiarito che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dagli Istituti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti, e che Il permanere della situazione di irregolarità impedisce quindi la fruizione dei medesimi benefici per l’intera compagine aziendale fino all’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC on line.
Un elenco, anche se non esaustivo, di tali benefici era contenuto nella allegata nota del Ministero del Lavoro del 28 gennaio 2016.
L'ultima circolare precisa che «Il meccanismo dell’invito a regolarizzare, attesa la portata generale del citato art. 4, che prescinde dalle modalità di accertamento delle omissioni contributive, opera evidentemente anche nell’ipotesi in cui le stesse omissioni siano accertate in sede ispettiva in relazione ad uno o più lavoratori», e che «una volta accertata in sede ispettiva una omissione contributiva, la stessa, costituendo una delle cause di irregolarità al pari delle eventuali altre irregolarità già accertate nei confronti del datore di lavoro [quali ad es.: omessa presentazione della denuncia Uniemens o delle denunce retributive per l’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, omesso versamento alle scadenze legali dei contributi mensili e/o periodici e/o dei premi assicurativi scaduti entro la fine del secondo mese antecedente a quello in cui la richiesta di Durc è effettuata, compensazioni illecite, ecc.], impedisce il rilascio del DURC on line ove, a seguito della notifica dell’invito a regolarizzare ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 a cura dell’Istituto titolare del credito accertato, per la medesima omissione, unitamente alle altre cause che hanno determinato l’irregolarità, non risulti intervenuto, prima della definizione dell’esito della verifica di regolarità, il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle omissioni contestate».
«Per altro verso, va tuttavia evidenziato che le violazioni rilevate in sede ispettiva – anche quando abbiano effetti sull’imponibile previdenziale – rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006). Pertanto, fermo restando quanto sopra e come chiarito con la circolare n. 3/2017, tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC».
Però «il procedimento di regolarizzazione di cui al citato art. 4 non può trovare applicazione nel caso di accertamento delle specifiche violazioni di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, costituiscono cause ostative al rilascio del DURC per il periodo di tempo indicato nel medesimo allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi».
Di seguito le violazioni ed illeciti elencati nell’Allegato A, che comportano l’impossibilità di rilascio del DURC per i periodi di seguito indicati:
- Omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro: 24 mesi
- Reati derivanti dalla rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro: 24 mesi
- Lesione personale colposa a seguito di infortunio sul lavoro: 18 mesi
- Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro del datore di lavoro o dirigenti nei cantieri: 12 mesi
- Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro del datore di lavoro o dirigenti:12 mesi
- Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro del datore di lavoro o dirigenti nelle costruzioni: 12 mesi
- Contravvenzioni in materia di igiene sul lavoro punite con l’arresto: 12 mesi
- Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro:12 mesi
- Sanzioni a datori di lavoro che hanno occupato lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, scaduto, ecc: 8 mesi
- Sanzioni per occupazione di lavoratori in nero: 6 mesi
- Violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale: 3 mesi
La Circolare infine «richiama l’attenzione degli Ispettorati territoriali sulla necessità di comunicare agli Istituti l’adozione di ordinanze ingiunzione – evidentemente non impugnate – ovvero di sentenze definitive riferibili agli illeciti indicati nel citato allegato A del D.M. 30 gennaio 2015, affinché possano procedere alla sospensione del DURC per i periodi indicati».
Si segnala il Modello per l'autocertificazione di cause ostative al rilascio del DURC