. INPS torna sull'inquadramento previdenziale degli Enti Bilaterali dell'edilizia individuando le condizioni per considerarli enti ausiliari

Con una recente Circolare, la n. 193, dello scorso 29 dicembre 2017, l'INPS reinterviene sull'inquadramento previdenziale dei dipendenti degli enti paritetici/bilaterali del settore edile, fornendo istruzioni finalizzate a favorire il corretto inquadramento degli organismi bilaterali (casse edili, scuole di formazione professionali in edilizia e comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia) in quanto considerati enti che svolgono funzioni ausiliarie dell’attività principale propria delle aziende edili.

L'istituto ricostruisce la travagliata storia in merito all'argomento, iniziata a seguito della entrata in vigore dell’articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, a seguito del quale le Casse edili erano state classificate fra le attività ausiliarie dell’edilizia.

Nel giugno 2014, però, con la successiva circolare n. 80, vista la natura dell’attività svolta dalle Casse Edili, si era stabilita la variazione dell’inquadramento dal settore Industria (attività ausiliaria dell’edilizia) al settore Terziario, tenuto conto che l’attività esercitata dai suddetti organismi non poteva essere considerata una vera e propria attività ausiliaria in senso tecnico delle imprese edili.

Ma, con il messaggio n. 6099 del 17 luglio 2014, era stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti di reinquadramento già notificati alle Casse Edili e le strutture territoriali erano state invitate a ripristinare la situazione antecedente, in attesa di successive istruzioni.

Dopo più di tre anni l'Istituto fa un nuovo ragionamento prendendo in considerazione l'insieme degli Enti bilaterali del settore (oltre alle Casse, le Scuole ed i Comitati paritetici per la sicurezza sul lavoro, tutti di emanazione delle rappresentanze datoriali e sindacali del settore), e rilevando come ai sensi dall’art. 2, comma 1, lett. h, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che ha fornito la nozione di ente bilaterale come “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: […] la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; […] la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; […] lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalle legge o dai contratti collettivi di riferimento”.

Sulla base degli approfondimenti effettuati, quindi, rileva come ulteriore tratto che accomuna gli organismi in discorso (casse edili, scuole di formazione professionale per l’edilizia e comitati paritetici territoriali per la sicurezza) è l’applicazione al relativo personale del contratto collettivo di lavoro dell’edilizia [in realtà di uno dei 5 contratti in essere nel settore stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative] e conclude:
« Pertanto, i predetti organismi appaiono caratterizzati dalle seguenti condizioni:
     a) svolgimento di funzioni ausiliarie dell’attività edile, funzioni che altrimenti sarebbero svolte direttamente dalle aziende edili attraverso il proprio personale;
     b) destinazione esclusiva dei propri servizi nei confronti delle aziende del settore dell’edilizia;
     c) applicazione, al proprio personale, del contratto collettivo di lavoro dell’edilizia;
    d) svolgimento delle proprie funzioni in un assetto bilaterale, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  La contestuale sussistenza delle sopra citate condizioni porta a ritenere che l’inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle casse edili, alle scuole di formazione professionale per l’edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia sia rinvenibile nelle attività ausiliarie dell’edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco 2007 94.11.00.
  
Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, delle legge n. 335/1995, le Strutture dell’Istituto territorialmente competenti provvederanno ad operare l’inquadramento dei predetti organismi sulla base del c.s.c. 11305 e codice Ateco 2017 94.11.00 con efficacia ex nunc.»

Sembrerebbe pertanto che la querelle relativa al corretto inquadramento previdenziale di tutti gli enti bilaterali del settore edile si avvii a conclusione, con soddisfazione delle direzioni delle strutture nazionali di coordinamento degli enti suddetti (FORMEDIL, CNCPT e  CNCE) che sull'argomento hanno subito provveduto a diramare una apposita nota congiunta.

 

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