. tabella di sintesi
Il cd. Decreto Dignità (conv. in l. 96/2018) interviene sui temi del contratto a tempo determinato, della somministrazione, del lavoro occasionale e sull’indennità di licenziamento.
Si riportano sinteticamente di seguito i punti salienti della nuova normativa:
- La durata massima dei contratti a tempo determinato (da intendersi sia con riferimento al singolo contratto che alla sommatoria dei vari contratti) non può eccedere i 24 mesi;
- il contratto a tempo determinato può essere acausale per i primi 12 mesi, poi deve necessariamente rispettare la causale prevista dalla legge;
- le proroghe al contratto sono libere nei primi 12 mesi, mentre successivamente possono essere fatte solo rispettando la causale;
- il limite massimo di proroghe nei 24 mesi è di 4;
- i rinnovi contrattuali sono possibili solo con la causale;
- non è prevista la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre altre tipologie di causali oltre a quelle espressamente previste dalla legge;
- nei casi di (i) superamento del limite dei 24 mesi (ii) dalla data di decorrenza della quinta proroga o (iii) rinnovo senza causale; (iv) proroga oltre i 12 mesi senza causale si ha la trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
- il contratto a tempo determinato può essere impugnato entro 180 giorni dalla cessazione;
- in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine (anche in somministrazione), il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro è incrementato dello 0,5%;
- le nuove regole previste per i contratti a termine si applicano anche ai contratti in somministrazione;
- per i contratti di somministrazione non è necessario attendere 10 o 20 giorni di interruzione tra la fine di un contratto e il suo eventuale rinnovo e non si applicano il tetto del 20% dell’organico e il diritto di precedenza;
- le causali previste nel contratto devono riferirsi all’utilizzatore;
- l’utilizzatore non può impiegare un numero complessivo di lavoratori somministrati superiore al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
- è stata reintrodotta l’ammenda per agenzie e utilizzatore in caso di somministrazione fraudolenta;
- è stata elevata del 50% la misura minima e massima dell’indennità risarcitoria dovuta in caso di licenziamento illegittimo;
- sono state inserite nuove soglie per l’offerta di conciliazione (minimo 3, massimo 27 mensilità);
- per le assunzioni relative agli anni 2019/2020 sono incentivate la assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto il 35° anno di età e che non abbiano mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato (esonero triennale del 50% dei contributi previdenziali fino alla soglia massima di 3.000 euro);
- in materia di contratto di prestazione occasionale si introducono delle semplificazioni, con allentamento dei vincoli per l’impresa agricola, l’azienda alberghiera, la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo e l’ente locale, per i quali la comunicazione preventiva non deve riguardare data e ora di inizio e di termine della prestazione, ma il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni;
- le aziende alberghiere e le strutture ricettive possono ricorrere alle prestazioni occasionali rese da soggetti a maggior tutela, se hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori (per gli altri la soglia dimensionale è costituita da 5 dipendenti);
- in tema di lavoro occasione ci sono degli interventi sul ruolo degli intermediari, sulle modalità di pagamento, sull’autocertificazione informatica per i prestatori e un alleggerimento sulle sanzioni per l’imprenditore agricolo.
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