. VERSAMENTI NON SOSPESI E NON ESEGUITI – POSSONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL 16 APRILE 2020 SENZA SANZIONI E INTERESSI

I versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle pubbliche amministrazioni, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

E’ quanto stabilito dall’articolo 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “decreto Liquidità”) i cui chiarimenti sono forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2020, n. 9/E.

La presente circolare ricorda che restano comunque salve le disposizioni riguardanti tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, che stabilisce la sospensione di tutti i versamenti con scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

Precisa, inoltre, che restano validi i chiarimenti forniti con la precedente circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 in merito all’ambito applicativo dell’art. 60 del Decreto “Cura Italia” che disciplina appunto la rimessione in termini per i versamenti.

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