. STOP ALLA RICAPITALIZZAZIONE O ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ IN CASO DI INGENTI PERDITE DA COVID19. NESSUN RISCHIO PER GLI AMMINISTRATORI
Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, meglio noto come “decreto liquidità”, ha previsto una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Tra le misure prese in tale senso, è di particolare importanza quella prevista dall’articolo 6 del DL 23/2020 che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore (9 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data, la non applicazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter).
Grazie a tale disapplicazione temporanea, gli amministratori di società (spa, sapa, srl e srl/spa consortili) laddove rilevino una perdita del capitale sociale di oltre un terzo o una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (50 mila per le spa e 10 mila per le srl) potranno proseguire regolarmente la gestione dell’attività d’impresa senza essere costretti a convocare d’urgenza l’assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del capitale sociale o in alternativa la trasformazione della società.
Resta, invece, ferma la previsione in tema di informativa ai soci (art. 2446 comma 1, Codice Civile).
Per effetto della medesima disposizione, nel periodo compreso tra il 9 aprile ed il 31 dicembre 2020, è prevista anche la disapplicazione della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale (art. 2484, comma 1, n. 4, e art. 2545 duodecies Codice Civile). Ciò vale sia per le società di capitali che per le società cooperative (art. 6 DL 23/2020). Viene, in tal modo, scongiurato anche il pericolo di messa in liquidazione di un numero potenzialmente elevato di società, vittime della paralisi economica provocata dal COVID-19.
Va da sé che l’articolo 6 del DL liquidità non è applicabile alle perdite relative al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, in quanto la fattispecie di riduzione del capitale per perdite deve verificarsi nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, quindi riguarderà i bilanci relativi all’esercizio 2020.
Come si legge nella relazione illustrativa, la misura consente di evitare che la perdita del capitale derivante dall’emergenza epidemiologica covid-19, imponga agli amministratori di mettere in liquidazione imprese che di per sé sarebbero ancora in grado si stare sul mercato, ponendo al tempo stesso al riparo l’organo amministrativo dal rischio di responsabilità per gestione non conservativa dell’integrità e del valore del patrimonio sociale in caso di liquidazione (art. 2486 del Codice Civile). Ha, inoltre, la finalità di aiutare le imprese che non hanno i mezzi per rifinanziarsi o che non possono contare sugli apporti dei soci.