. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI – CREDITO D’IMPOSTA SU AUMENTI DI CAPITALE E PERDITE ECCEDENTI IL PN
Il DL Rilancio ha previsto agevolazioni fiscali in favore delle società di capitali, residenti in Italia, a fronte di interventi di patrimonializzazione realizzati attraverso aumenti di capitale a pagamento (articolo 26, Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34).
Sono agevolabili le imprese che nel 2019 hanno dichiarato un ammontare di ricavi superiore a 5 milioni di euro e, in ogni caso, fino a 50 milioni di euro unitamente ad un calo del fatturato, causato dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nel mese di marzo ed aprile 2020 in misura non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Le agevolazioni fiscali riguardano contemporaneamente sia il socio che apporta il conferimento sia la società che lo riceve.
Nello specifico, per quanto riguarda il socio conferente, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% sugli aumenti di capitale a pagamento, con integrale versamento, da effettuarsi dopo il 19 maggio 2020 (giorno di entrata in vigore del decreto legge) ed entro il 31 dicembre 2020. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro. In sostanza, il credito spetta nella misura massima di 400 mila euro.
Per quanto riguarda la società, potrà beneficiare, dopo l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale effettuato e comunque entro il limite massimo di 800 mila euro.
Per poter beneficiare del credito d’imposta sulle perdite, è necessario che la società soddisfi ulteriori requisiti di “virtuosità”. In particolare, deve essere in regola con i versamenti fiscali e contributivi, rispettare le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Inoltre, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non deve essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati fiscali.
Vengono previste specifiche condizioni, al verificarsi delle quali, i benefici decadono. In particolare, con riferimento al credito d’imposta del 20% è richiesto che la partecipazione rinveniente dal conferimento sia posseduta almeno fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali, sia con riferimento sia al credito d’imposta del spettante al socio, sia con riferimento al credito d’imposta spettante alla società.
Per quanto concerne l’utilizzo, il credito d'imposta del 20% è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.
Il credito d'imposta del 50% è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.
I suddetti crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini IRAP.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa fissato in 2 miliardi di euro per l'anno 2021.