. I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la circolare n. 15 del 13 giugno 2020 l’Amministrazione finanziaria ha fornito utili chiarimenti per la fruizione del contributo a fondo perduto, l'agevolazione introdotta dal Decreto "Rilancio", erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e destinato ai soggetti titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che hanno subito un calo del fatturato o dei compensi a causa del Covid-19 (articolo 25, Decreto legge 19 maggio 2020, n° 34).
Come evidenziato con la notizia del 4 giugno 2020, nella platea dei beneficiari vi rientrato esclusivamente i soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e verrà riconosciuto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Nessuna condizione è richiesta per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. In questi casi, il contributo spetterà anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Stessa previsione è applicabile ai soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell’insorgere dello stato di emergenza causata dal covid-19.
Le istanze da inviare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, dovranno essere presentate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.
Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare allegata ove sono approfonditi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate.