. PER I BENI ANTI-COVID 19 ESENZIONE O IVA A ZERO – CONFUSIONE SUPERATA DALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 Per contrastare il diffondersi dell’epidemia Covid-19, l’articolo 124 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) ha disposto, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, un’aliquota IVA a zero per l’acquisto di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuali.

Si precisa che il citato articolo 124 ha apportato delle modifiche al regime IVA di quei beni particolarmente importanti per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

In particolare, il comma 1 ha inserito nel novero dei beni soggetti ad aliquota Iva del 5% una serie di prodotti, come apparecchiature mediche tipo ventilatori polmonari, ecotomografi ed elettrocardiografi, mascherinearticoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, detergenti disinfettanti per maniattrezzature per ospedali da campo, ed altri.

Il comma 2 ha previsto che, fino al termine dell’anno 2020, le cessioni di tali beni sono esenti, con diritto alla detrazione. Pertanto, dal 1° gennaio 2021 le cessioni saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.

Come formulata la norma solleva problemi interpretativi dal momento che viene usato impropriamente il termine “esenzione con diritto alla detrazione” che nella terminologia comunitaria sta a significare semplicemente che non viene applicata l’imposta.

E’, dunque, necessaria la distinzione tra le operazioni esenti che non danno diritto alla detrazione (operazioni esenti di cui all’articolo 10 del Decreto IVA nazionale) e le operazioni esenti che danno diritto alla detrazione, tra le quali, in Europa, rientrano le operazioni non imponibili, quelle escluse e quelle ad aliquota zero.

Dalla relazione illustrativa al decreto Rilancio emerge la chiara volontà del Legislatore di applicare l’aliquota Iva pari a zero in conformità a quanto comunicato dalla Commissione Europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020.

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