. DETRAZIONI FISCALI – OPZIONALE LA TRASFORMAZIONE IN SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO ORA ANCHE ALLE BANCHE

La novità più rilevante del decreto legge n. 34/2020 (cd. decreto “Rilancio”) è rappresentata dal doppio intervento di ripristino del meccanismo dello sconto in fattura, accanto alla possibilità di cessione del credito d’imposta connesso alle detrazioni fiscali, ora anche alle banche.

L’articolo 121 del presente decreto introduce, infatti, in via sperimentale per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, la possibilità per i soggetti beneficiari di optare, in luogo dell’utilizzo della detrazione fiscale, delle seguenti alternative:

  1. di un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. della trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La doppia possibilità di chiedere lo sconto in fattura ovvero la cessione diretta del credito corrispondente alla detrazione fiscale è estesa anche alle spese relative agli interventi di:

  1. recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  2. efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. Ecobonus) e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del presente decreto;
  3. adozione delle misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis) a 1-septies), del D.L. n. 63/2013 (c.d. Sisma bonus) e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del presente decreto;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciata), di cui all’articolo 1, comma 219, della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
  5. installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis), comma 1, lettera h), del TUIR, compresi quelli di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del presente decreto.

Viene, inoltre, stabilito che i beneficiari della detrazione sono soggetti all’attività di controllo prevista dall’articolo 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

L’Agenzia delle Entrate procede all’attività di controllo in base a criteri selettivi e procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

In caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, con la maggiorazione di interessi e sanzioni. In presenza di concorso nella violazione rispondono in solido il fornitore e i cessionari.

Con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione saranno definite le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni da effettuarsi in via telematica.

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