. CREDITO D’IMPOSTA AFFITTI COMMERCIALI – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN LINEA CON LE RICHIESTE AVANZATE

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, introdotto dall’art. 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), trova numerose precisazioni nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, circolare 6 giugno 2020, n. 14/2020, che illustra i requisiti di accesso e le modalità operative per la fruizione dello stesso.

In particolare viene chiarito che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività, con il superamento del dettato normativo dell’articolo 65 del precedente decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) che riconosceva il credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per i soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (vedi News n. 47 del 28 maggio 2020).

Altra precisazione di rilievo riguarda l’utilizzo immediato del credito d’imposta in compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo “6920” (istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020), a condizione che sia avvenuto il pagamento del canone di locazione; quindi in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

Riguardo alla platea di soggetti ammessi rientrano tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”. Rientrano, inoltre, gli enti non commerciali, le strutture alberghiere e agrituristiche prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e gli imprenditori e le imprese agricole sia se determinano il reddito su base catastale, sia se producono reddito d’impresa.

Altra condizione per fruire del credito d’imposta pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo (30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda) è che gli esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi l’Agenzia rinvia ai chiarimenti forniti nella circolare n.9/E del 13 aprile 2020 (vedi News n. 32 del 14 aprile 2020).

In particolare, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, deve essere eseguito considerano le operazioni effettuate nei predetti mesi, fatturate e certificate, che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

Pertanto, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative a operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.

Ne deriva che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese.  A riguardo la circolare precisa che può verificarsi il caso, ad esempio, che il credito d’imposta spetti solo per uno dei mesi elencati.

Con riferimento alle modalità di utilizzo Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione (come già anticipato) o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa, può essere ceduto al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

Nel caso in cui il credito d’imposta sia ceduto al locatore o al concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Ciò vuol dire che in questo caso è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.

Al fine di consentire un più rapido utilizzo delle misure introdotte, l’articolo 122 del decreto “Rilancio” prevede che fino al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta può essere oggetto di cessione, anche parziale (vedi News n. 49 del 3 giugno 2020).

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infine, che il credito d’imposta relativo ai canoni di locazione non è cumulabile con il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del D.L. n. 18/2020 (cd. Cura Italia).

Resta fermo che, le imprese o esercenti arti e professioni, che non hanno fruito del predetto credito d’imposta per botteghe e negozi in relazione al mese di marzo 2020, per mancanza dei requisiti, potranno fruire del credito d’imposta per le locazioni previsto da DL Rilancio.

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