. CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE LAVORO – POSSIBILE LA CESSIONE DEL CREDITO ANCHE ALLE BANCHE
Per favorire la riapertura in sicurezza delle attività economiche, il decreto rilancio riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, un nuovo credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80.000 euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro in relazione agli interventi finalizzati a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus (art. 120 del D.L. n. 34/2020).
Rientrano nella platea di soggetti beneficiari tutti gli operatori che svolgono la propria attività in luoghi aperti al pubblico come bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, indicati dettagliatamente nell’allegato I al presente decreto. Possono fruire del bonus anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.
Tra le spese ammissibili sono compresi anche gli interventi edilizi per:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza.
Danno diritto al bonus anche gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Ulteriori investimenti agevolabili nonché soggetti ammissibili potranno essere individuati con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Una caratteristica di particolare interesse del nuovo beneficio è la possibilità di cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del limite dei costi sostenuti.
L’agevolazione è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, senza il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge 244/2007 e del limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della Legge n. 388/2000.
In alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, l’incentivo spettante può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, come indicato dall’articolo 122 del presente decreto.
Le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito d’imposta dovranno essere definite dall’Agenzia delle Entrate con l’emanazione di un provvedimento direttoriale entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio.