. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Il contributo a fondo perduto previsto dal primo decreto Ristori (articolo 1 decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, è stato esteso anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva ed hanno dichiarato all’Agenzia delle entrate, attraverso i modelli di inizio/variazione dell’attività (modelli AA7 e AA9), di svolgere come attività prevalente quella di agente e rappresentante di commercio (Articolo 6 Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157)
L’elenco completo degli ulteriori codici ATECO destinatari del nuovo contributo a fondo perduto è riportato nell’allegato 1 del presente decreto.
Per quanto attiene alle modalità di determinazione del contributo, valgono le medesime regole previste dall’articolo 25 del DL rilancio. La base di calcolo, quindi, sarà rappresentata, anche in questo caso, dal calo di fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 a cui andranno applicate percentuali differenziate in funzione della soglia di ricavi registrati nell’anno 2019. Nello specifico:
a) 20% per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro;
b) 15% per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10% per i soggetti che nel 2019 avevano ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro
L’importo così determinato sarà maggiorato del 100%.
Per i soggetti che avevano già presentato l’istanza per il contributo a fondo perduto previsto ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 34/2020 (DL rilancio) il nuovo contributo previsto dal DL “Ristori quater” sarà erogato automaticamente sul conto sul quale era stato accreditato il precedente contributo a fondo perduto.
I soggetti che, invece, non avevano presentato l’istanza per il contributo previsto dal dl Rilancio, inclusi quindi i soggetti con ricavi o compensi annui maggiori di 5 milioni di euro, per beneficiare del nuovo contributo dovranno inviare apposita istanza.
Come si legge nella relazione tecnica al presente decreto, nel 2020 sarà possibile erogare solo i nuovi contributi automatici a coloro che avevano già presentato istanza ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Rilancio. Tutti gli altri contribuenti dovranno attendere il 2021.