. COMPLICAZIONI IN ARRIVO PER I CONTRIBUENTI PER RENDERE POSSIBILE LA PRECOMPILATA IVA

A distanza di un anno dall’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica B2B, sono state introdotte importanti modifiche al tracciato xml, prevedendo l’istituzione di codici e sottocodici ad hoc da utilizzare rispettivamente a seconda del tipo di documento emesso e della natura dell’operazione da certificare.

Le modifiche in oggetto sono state introdotte dall’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, prevedendo nuove specifiche tecniche (versione 1.6 dell’allegato A), che sostituiscono, con decorrenza 4 maggio 2020, le specifiche tecniche versione 1.5 di cui all’allegato A del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.

E’ bene precisare che i nuovi codici “TipoDocumento” TD e “NaturaOperazione” N, sono stati istituiti con la finalità di consentire all’amministrazione finanziaria di predisporre la dichiarazione iva precompilata, con non poche difficoltà per i contribuenti che difficilmente riusciranno da subito ad emettere in autonomia la fattura, posto che la scelta del codice adeguato al caso richiede una specifica ed approfondita conoscenza della normativa IVA. Questo comporterà la necessità di doversi rivolgere a professionisti per capire il comportamento da tenere nell’emissione delle fatture elettroniche in relazione alle tipicità dell’attività esercitata, con conseguente incremento di oneri amministrativi a loro carico. Il passaggio alle nuove regole per consentire la predisposizione della dichiarazione IVA precompilata richiederà uno sforzo anche agli intermediari che dovranno rimettere mano ai programmi e alle proprie procedure interne per allinearsi alle novità.

Per quanto riguarda il campo “NaturaOperazione”, richiesto ogniqualvolta non sia applicata l’Iva, ad oggi sono previste solo le seguenti 7 tipologie di codici: N1 – Operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 15, N2 – Operazioni non soggette, N3 – Operazioni non imponibili Iva, N4 – Operazioni esenti, N5 – Operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura, N6 – Operazioni soggette ad inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) e N7 - IVA assolta in altro stato UE).

Come è noto, le tipologie ad oggi esistenti, non consentono un raccordo tra il tracciato xml della fattura elettronica e la dichiarazione Iva, basti pensare, ad esempio, che il codice“N3” (operazioni non imponibili) ad oggi ricomprende le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) e b), D.P.R. 633/1972, oltre alle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993 e le fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, informazioni da esporre in punti distinti della dichiarazione annuale Iva.

La strada scelta dall’Amministrazione è stata quindi quella di prevedere l’introduzione di sottocodici nel campo “NaturaOperazione”: così, ad esempio, con riferimento alle operazioni non imponibili, prima genericamente ricomprese nel campo N3, dovremo utilizzare la natura “N3.2” per indicare le cessioni intracomunitarie, la natura “N3.3” per indicare le cessioni verso clienti di San Marino, N.3.5 per operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento.

La stessa ratio è stata seguita per i codici “TipoDocumento” che, ad oggi, prevedono le seguenti codifiche: TD01 Fattura, TD02 Acconto/Anticipo su fattura, TD03 Acconto/Anticipo su parcella, TD04 Nota di Credito, TD05 Nota di Debito, TD06 Parcella, TD20 Autofattura.

Dal 4 maggio 2020, invece, vengono introdotti nuovi codici più specifici: ad esempio, TD16 in caso di integrazione fattura per reverse charge interno, TD17 – autofattura per acquisto di servizi dall’estero, TD24 per la fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio; TD25 per la fattura differita per triangolari interne.

Per garantire il graduale adeguamento alle nuove specifiche, la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) ed il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 30 settembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche di cui alla versione 1.5.

Dal 1° ottobre 2020, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato xml, quindi le fatture elettroniche non conformi al nuovo tracciato verranno scartate dal Sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate, (Sdl)

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