. CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA – FAVORIRE VELOCEMENTE LA LIQUIDITA’ PER LE IMPRESE
Per favorire la liquidità delle imprese l’articolo 122 del decreto Rilancio (DL n. 34/2020) introduce, in via sperimentale dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2021, la possibilità per i soggetti beneficiari dei crediti imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto degli stessi, per la cessione, anche parziale, dei crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I crediti cedibili sono:
- il credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del decreto Cura Italia);
- il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del decreto Rilancio);
- il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del decreto Rilancio);
- il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125 del decreto Rilancio).
I cessionari possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione nel modello F24 e ne usufruiscono con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
I poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari restano validi e si specifica che i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quando spettante per il credito.
Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione saranno definite detterà le modalità attuative delle presenti disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.