. ADEMPIMENTI FISCALI SOSPESI FINO AL 31 MAGGIO 2020 – PRECISAZIONI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

CORONA VIRUS – ADEMPIMENTI FISCALI SOSPESI FINO AL 31 MAGGIO 2020 – PRECISAZIONI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La sospensione dei termini degli adempimenti fiscali disposta dall’articolo 62 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) trova applicazione per tutti quegli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 con la possibilità di essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate fornisce, con la circolare 6 maggio 2020, n. 11/E, ulteriori chiarimenti, rispetto ai precedenti documenti di prassi, circa gli adempimenti fiscali sospesi fino al 31 maggio 2020.

In particolare, segnaliamo quelli che hanno visto maggiormente impegnata la CNA nell’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate quali:

  • la presentazione della dichiarazione annuale IVA (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020);
  • la presentazione del modello TR relativo al credito IVA, chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al primo trimestre 2020 (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020).

Nella presente circolare viene precisato, tuttavia, che in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, l’Agenzia delle Entrate non potrà procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.

Resta, dunque, ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.

Con riferimento agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi si ricorda, quanto già anticipato nella Notizia del 9 aprile 2020 n. 25, che rientrano nella sospensione quei casi in cui memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo per problemi legati all’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo.

Rientrano nella sospensione dei termini fino al 31 maggio 2020 anche gli adempimenti relativi alla richiesta e all’effettuazione delle verificazioni periodiche degli apparecchi misuratori fiscali, dei Registratori telematici e Server-RT, a carico degli esercenti, laboratori e tecnici abilitati.

Altra indicazione di rilievo riguarda gli adempimenti da porre in essere per consentire ai contribuenti di fruire delle detrazioni o deduzioni previste dall’articolo 66 del Decreto Cura Italia per le erogazioni liberali in denaro effettuate per l’emergenza Covid-19, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per finanziare l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale  (ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.) e per costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid-19).

Viene precisato, innanzitutto, che la detrazione per le erogazioni liberali in denaro viene riconosciuta laddove le stesse siano effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti.

Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell’onere, è necessario che dalla ricevuta risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica COVID19.

Stesso discorso dicasi per le erogazioni in denaro pervenute al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite di collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite per il tramite degli enti richiamati dall’articolo 27 della legge n. 133 del 1999.

I contribuenti devono essere in possesso della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding, nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al citato DPCM 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari dedicati all’emergenza COVID-19.

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